Art. 3.

      1. L'articolo 3 della legge 16 marzo 1987, n. 115, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - 1. Al fine di migliorare le modalità di diagnosi e di cura le regioni, tramite le aziende sanitarie locali e ospedaliere provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presìdi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministro della sanità 8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 17 febbraio 1982, altri eventuali presìdi sanitari inseriti nei prontuari, terapeutici regionali, quando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo delle strutture diabetologiche pubbliche o private accreditate».